SOLUZIONI PER PICCOLI CONDOMINI FINO A 8 CONDOMINI
A seguito della riforma delle norme in materia di condominio (L.220/2012), la nomina di un amministratore è obbligatoria esclusivamente quando si è in presenza di almeno nove condòmini; in caso diverso non vi è alcun obbligo in tal senso.
QUALE È LA SOLUZIONE CHE ABBIAMO IDEATO
Dall’esperienza maturata nel campo dell’amministrazione condominiale da parte dei nostri collaboratori, Artigiano Amico Lanciano ha elaborato servizi di supporto al capo-condomino, con diverse soluzioni che si adattano alle specifiche realtà ed esigenze di ogni singolo condominio.
Ciò risulta il giusto compromesso tra il non dover per forza nominare un Amministratore professionista e l’essere assistiti in maniera professionale avendo sempre a disposizione il nostro staff tecnico, legale e fiscale impersonato dall’interlocutore UNICO che contraddistingue Artigiano Amico Lanciano.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DI CUI SI DEVE FARE CARICO IL CONDOMINIO COMPOSTO DA OTTO O MENO CONDOMINI?
Tanto per iniziare saldare le fatture dei fornitori, incassare le quote condominiali, rendicontare le spese.
Inoltre, dal 1° gennaio 1998 il condominio - a prescindere dal numero dei condòmini – (e, quindi, anche il c.d. minicondominio formato da meno di nove persone) è sostituto d’imposta ed in quanto tale ha l’obbligo di versare le imposte allo stato, munendosi di un proprio codice fiscale e di un conto corrente bancario o postale (all’art. 25 ter, comma 2 ter d.P.R. n. 600/1973 come modificato dalla L. 232/2016).
Tutto ciò, ovviamente, comporta un insieme di adempimenti, tra cui il versamento con modello F24 della ritenuta d’acconto a scadenze fiscalmente prestabilite sulle somme erogate ai terzi e, quindi, ai fornitori (impresa di pulizie, giardiniere, ascensorista, elettricista, ecc.), ai dipendenti (portiere) ed ai lavoratori autonomi (professionisti, agenti, mediatori, ecc.), ma anche la gestione di una contabilità specifica per i dipendenti condominiali qualora presenti (libro unico del lavoro), il rilascio e l’invio ogni anno della certificazione unica relativa alle imposte pagate nell’anno precedente, la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta con modello 770 e, laddove necessario della dichiarazione ai fini IMU e TASI, la comunicazione annuale all’anagrafe tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e i dati identificativi dei fornitori (Quadro AC), la limitazione dell’uso del contante nel saldo delle prestazioni.
Inoltre altri adempimenti fiscali si sostanziano in caso di lavori condominiali di natura straordinaria per cui è possibile ottenere sgravi fiscali.
Consegue che senza la presenza di una soggetto fisico che adempia alle mansioni sopra evidenziate sarà difficile gestire la quotidianità condominiale e, soprattutto, si rischia di esporre il condominio a onerose sanzioni.
Nei condomini senza amministratore è, quindi, opportuno individuare una figura (mandataria dei condomini) che si occupi della gestione del fabbricato e che abbia la giusta conoscenza della normativa sopra richiamata. Ma spesso così non è.
SERVIZIO BASE
Gestione della contabilità condominiale:
• Registrazione fatture, altri documenti e movimenti contabili
• Compilazione ed invio del rendiconto e del bilancio preventivo ordinario con relativi riparti delle spese
Adempimenti amministrativi:
• Gestione ed aggiornamento del registro di contabilità e del registro di anagrafe condominiale
Euro 25 all’anno + IVA per unità immobiliare
SERVIZIO PLUS
Gestione della contabilità condominiale:
• Registrazione fatture, altri documenti e movimenti contabili
• Compilazione ed invio del rendiconto e del bilancio preventivo ordinario con relativi riparti delle spese
Adempimenti amministrativi:
• Gestione ed aggiornamento del registro di contabilità e del registro di anagrafe condominiale
Gestione delle operazioni bancarie:
• Pagamenti e versamenti
• Prelievi
• Altre operazioni bancarie
Euro 35 all’anno + IVA per unità immobiliare
Qualora richiesto:
SERVIZIO FISCALE: COMPILAZIONE MOD. 770 E CERTIFICAZIONI
a partire da 12 € all’anno (+ IVA ) per unità immobiliare