MANUTENZIONE

 

Oggi, interpretare la normativa edilizia, specialmente per i non addetti ai lavori, risulta essere complicato. In breve cercheremo di chiarirvi la differenza tra manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione.

 

Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quegli interventi edilizi,  eseguiti senza alcun titolo abilitativo, che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 3, comma 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001). Per impianto tecnologico si intende quello di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitario, ricambio aria, elettrico e gas cottura, evacuazione fumi (canna fumaria o camino).

Sono compresi in essi anche interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

Per gli edifici vincolati dalla Soprintendenza ai beni architettonici è richiesta una specifica autorizzazione (nullaosta), anche nel caso di ripristino delle pitture o dell’intonaco in rapporto a decorazioni e affreschi di edifici storici.

 

Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria quegli interventi volti a mantenere in buono stato l'intero edificio, ossia quelli che servono a sostituire o rinnovare parti anche strutturali dell'edificio ovvero quelli necessari a realizzare e integrare i servizi igienico e sanitari tecnologici, Occorre, tuttavia, che essi, non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso (art. 3, comma 1, let. b) del D.P.R. n. 380/2001).

 

Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (art. 3, comma 1, let. d) del DPR n. 380/2001).

 

 

Contattaci per maggiori informazioni Contattaci per maggiori informazioni
per tutte le tue esigenze ARTIGIANO AMICO LANCIANO










  •  
PREVENTIVI GRATUITI
 TRASPARENZA E AFFIDABILITA' GARANTITE
 PREZZI BLOCCATI
 PACCHETTI OFFERTA ESCLUSIVI
 ASSISTENZA E SUPPORTO
SCOPRI DI PIÙ

Social Network

ARTIGIANO AMICO LANCIANO

di Spinoglio Francesco

Largo Mons. Paolo Tasso 17  66034 Lanciano (CH)

Tel. & Fax 0872 712235 Cell. +39 338 259 4167

Partita IVA 02566770695

info@artigianoamicolanciano.it

www.artigianoamicolanciano.it

© ArtigianoAmicoLanciano 2017 | Website powered by ASPPInext