CONTABILITA’ DI CANTIERE
Per “contabilità dei lavori” si intende quel complesso di operazioni e procedure che hanno come fine ultimo la determinazione del prezzo dell’appalto in relazione alle opere eseguite e agli accordi e termini contrattualmente stabiliti dalle parti.
Nelle opere pubbliche la necessità di una regolamentazione della contabilità è dettata dal fatto che l’ordinamento legislativo deve assicurare un riferimento super partes in relazione alla funzione di garanzia degli interessi dei contraenti e pertanto ne scaturisce un inquadramento formale della procedure che sono cogenti per quanto concerne gli appalti pubblici, e di riferimento per quanto riguarda il rapporto tra privati.
Il complesso delle operazioni contabili deve essere concertata, svolta in accordo o in contraddittorio, secondo schemi e procedure prestabilite in sede contrattuale che, nel caso di opere pubbliche, sono regolati da apposite leggi dello stato.
Le modalità normative per la redazione della contabilità si rivolgono a tre operazioni principali, distinte tra loro, che sono:
• L’individuazione, la classificazione e la misura delle opere eseguite
• L’applicazione dei prezzi (o dei corrispettivi) alle misure
• La liquidazione del credito
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’esecutore o dal tecnico dell’esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure.
Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall‘esecutore. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.